Regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione del 16 novembre 1998 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche
REGOLAMENTO (CE) N. 2473/98 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1998 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
dopo aver consultato il gruppo di consulenza scientifica,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede che la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate negli allegati A e B del suddetto regolamento e stabilisce i criteri che presiedono a tali restrizioni;
considerando che l'elenco delle suddette restrizioni è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 2551/97 della Commissione (3); che tale elenco deve essere modificato e, visto il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, interamente ripubblicato;
considerando che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati;
considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98 (5), comprende disposizioni relative all'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie della flora e della fauna selvatiche riportati in allegato al presente regolamento è sospesa.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2551/97 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1998.
Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
(2) GU L 279 del 16. 10. 1998, pag. 3.
(3) GU L 349 del 19. 12. 1997, pag. 4.
(4) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.
(5) GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 3.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>